Con il D.Lgs. 139/2015 è stata introdotta la nuova categoria delle micro-imprese ed è stata

implementata a livello nazionale la direttiva contabile 2013/34/UE, che ha sostituito le

direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE. Tra le novità introdotte dal decreto figura l’inserimento

nel codice civile del nuovo art. 2435-ter che individua le società di capitali di ridotte

dimensioni le c.d micro-imprese che potranno adottare a partire dal 1 gennaio 2016 il “bilancio

super-semplificato”.

Chi sono le micro-imprese? Sulla base del 1° comma della norma citata, vengono considerate

tali le società che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati e che nel primo

esercizio o successivamente per due esercizi consecutivi, non superano due dei seguenti tre

limiti:

– totale dell’attivo dello stato patrimoniale non superiore ai 175 mila euro;

– o ricavi delle vendite e delle prestazioni, uguali o minori a 350 mila euro;

– o numero medio degli occupati nel corso del periodo non può eccedere le cinque unità.

Codeste imprese redigono lo stato patrimoniale e il conto economico in base agli schemi

previsti per le imprese che presentano il bilancio in forma abbreviata applicando gli stessi

criteri di valutazione. Quindi, lo schema di bilancio resta quello abbreviato di cui all’art. 2435

bis c.c., con gli aggiustamenti che lo stesso D.Lgs. 139/2015, il c.d Decreto Bilanci, vi ha

apportato.

Il nuovo articolo 2425-ter, al contrario di quanto normalmente disciplinato dal codice civile

per i prospetti obbligatori, non prevede una struttura rigida o quanto meno un contenuto

minimo dello stesso. In particolare, nello schema del bilancio in forma abbreviata, per effetto

delle modifiche apportate all’art. 2435-bis:

– nello Stato Patrimoniale non è più prevista l’annotazione degli ammortamenti e delle

svalutazioni relativi alle immobilizzazioni materiali e immateriali – lo schema attuale, al

contrario, prevede la loro esposizione al lordo con separata indicazione dei relativi fondi di

ammortamento;

– nel Conto Economico nel nuovo schema è stata eliminata tutta la parte straordinaria

classificata sotto la lettera “E) Proventi e oneri straordinari” – e sono raggruppabili – le voci

D18a, D18b, d18c e la nuova voce D18d (rivalutazioni di strumenti finanziari derivati) e le

voci D19a, 19b, D19c e la nuova voce D19d (svalutazioni di strumenti finanziari derivati).

Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata sono esonerate dalla redazione del

rendiconto finanziario, dalla relazione sulla gestione e dalla nota integrativa: quest’ultimo

aspetto rappresenta la vera novità posto che le prime due semplificazioni già sussistevano per

le società che redigono il bilancio in forma abbreviata.

L’esonero dalla compilazione della relazione sulla gestione è legato all’indicazione, sempre in

calce allo stato patrimoniale, delle informazioni di cui ai numeri 3) e 4) dell’articolo 2428 del

codice civile:

il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società

controllanti acquistate o alienate dalla società, nel corso dell’esercizio, anche per

tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l’indicazione della

corrispondente parte di capitale, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle

alienazioni;

il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società

controllanti possedute dalla società, anche per tramite di società fiduciarie o per

interposta persona, con l’indicazione della parte di capitale corrispondente.

L’esonero dalla compilazione della nota integrativa è accompagnato dalla previsione di

indicare, in calce allo stato patrimoniale, le informazioni di cui all’art. 2427, numeri 9) e 16)

che riguardano:

-gli impegni non risultanti dallo stato patrimoniale, le notizie sulla composizione e natura di

tali impegni e dei conti d’ordine, la cui conoscenza sia necessaria per valutare la situazione

patrimoniale e finanziaria della società, distinguendo quelli relativi a imprese controllate,

collegate, controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime;

– le informazioni riferite ai compensi, alle anticipazioni e ai crediti concessi agli amministratori

e ai sindaci, le principali condizioni e gli importi eventualmente rimborsati.

La possibilità di avvalersi del bilancio previsto per le micro-imprese cessa quando, per il

secondo esercizio successivo vengono superati due dei limiti previsti dal primo comma dell’art.

2435-ter. Pertanto, in questi casi, le società che si avvalgono delle esenzioni previste dall’art.

2435-ter c.c. dovranno redigere il bilancio, a seconda dei casi, in forma abbreviata o in forma

ordinaria.

 

 

 

Fonte Euroconference news del 10/2/2016