Modifiche in vista sulla deduzione Imu

11.11.2019

Modifiche in vista sulla deduzione Imu

La bozza del disegno di Legge di Bilancio2020 ridisegna ancora una volta le regole di deduzione dell’Imu relativa agli immobili strumentali dal reddito d’impresa e derivante dall’esercizio di arti e professioni.

Si ricorda che l’articolo 3 D.L. 34/2019 (cd. Decreto crescita) è di recente intervenuto sulla materia, prevedendo la deducibilità dell’Imu dal reddito d’impresa o di lavoro autonomo nelle seguenti misure:

  • 50% per il periodo d’imposta 2019;
  • 60%per i periodi d’imposta 2020 e 2021;
  • 70%per il periodo d’imposta 2022;

ai sensi del comma 2 della disposizione, e

  • 100%a partire dal 2023, quindi a regime;

in base al comma 1 della disposizione medesima.

L’obiettivo del Legislatore, dunque, era quello di giungere, sebbene nel giro di 5 anni, alla piena deducibilità dell’Imu, che per non poche imprese rappresenta un vero e proprio salasso da sopportare.

Il decreto, invece, confermava l’integrale indeducibilità del tributo comunale dalla base imponibile Irap.

Il Legislatore della prossima Legge di Bilancio, sulla base del testo provvisorio diffuso nei giorni scorsi, intende nuovamente riformulare il regime di deducibilità dell’Imu degli immobili strumentali, sostituendo l’intero articolo 3 del Decreto crescita con la previsione secondo cui “Per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, l’Imu relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni nella misura del 50 per cento”.

Se ciò dovesse essere confermato nella versione definitiva della Legge di Stabilità, nulla cambierebbe con riferimento al periodo d’imposta 2019, siccome la percentuale di deducibilità rimarrebbe fissata al 50%.

Contestualmente, nella sezione della bozza dedicata a quella che sarà la nuova Imu, per effetto della prospettata unificazione con la Tasi, viene stabilita la deducibilità del tributo comunale dal reddito d’impresa o di lavoro autonomo nelle seguenti misure:

  • 60% per i periodi d’imposta 2020 e 2021;
  • 100% dal periodo d’imposta 2022.

In pratica, quindi, l’intenzione è quella di anticipare di un anno l’integrale deduzione dell’Imu dal reddito d’impresa o professionale, ferma restando la piena indeducibilità del tributo comunale ai fini dell’Irap.

Certamente, quella in analisi rappresenta una modifica che sarebbe da accogliere con favore, agevolando le imprese e i professionisti che possiedono uno o più immobili strumentali.

A tal riguardo si ricorda che, nell’ambito del reddito d’impresa, ai sensi dell’articolo 43, comma 2, Tuir, vanno considerati come strumentali:

  • gli immobili che, per le loro caratteristiche, non sono suscettibili di diversa utilizzazionesalvo radicali trasformazioni, ancorché concessi in locazione o comodato oppure non utilizzati (immobili strumentali per natura). Sono considerati tali quelli classificati nelle categorie catastali A/10, B, C, D ed E;
  • gli immobili esclusivamente e direttamente utilizzati dall’impresaper lo svolgimento dell’attività, a prescindere dalla classificazione catastale (immobili strumentali per destinazione).

Per quanto riguarda gli esercenti arti e professioni, invece, sempre il comma 2 dell’articolo 43 Tuir considera strumentali gli immobili utilizzati direttamente dall’artista o dal professionista per l’esercizio esclusivo dell’attività, senza che assuma rilevanza il fatto che l’acquisto sia stato effettuato spendendo la partita Iva oppure in qualità di persona fisica, e a prescindere dalla categoria catastale di appartenenza (cd. immobili strumentali per destinazione).

Non rientrano tra gli immobili strumentali quelli utilizzati ad uso promiscuo dall’impresa oppure dall’artista o professionista, con la conseguenza che la relativa Imu non può essere portata in deduzione dal reddito dell’attività.

Evidentemente, soffrono dell’indeducibilità del tributo comunale anche gli immobili patrimonio detenuti dalle imprese, ossia i fabbricati abitativi non utilizzati per lo svolgimento dell’attività d’impresa, né costituenti beni merce.

Fonte Euroconference

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