Archives for Aprile 2017

News del 10 Aprile

Riduzione degli interessi di mora – Il Sole 24Ore 7.04.2017 p. 35  

E’ in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il Provvedimento del 4.04.2017 a firma del Direttore dell’Agenzia l delle Entrate, che riduce dal 4,13% annuo al 3,50% annuo la misura degli interessi di mora. La novità avrà decorrenza dal 15.05.2017. Si resta in attesa di un’ulteriore misura che allinei il citato tasso con quello applicato sui rimborsi.

 

Contratti di rete e reddito agrario – Il Sole 24Ore 7.04.2017 p. 38  

L’Agenzia delle Entrate, con la consulenza giuridica n. 954-84/2015, ha chiarito che le imprese agricole, che l operano mediante un contratto di rete, devono dichiarare il reddito agrario dei terreni condotti in forma associata, anche se appartengono ad altri differenti soggetti. Inoltre, la divisione dei prodotti non produce effetti traslativi tra le imprese appartenenti alla rete d’impresa e, quindi, le operazioni poste in essere ai fini della realizzazione della produzione agricola non assumono rilevanza ai fini Iva.

 

Deducibilità dei costi di pubblicità  – Il Sole 24Ore 7.04.2017 p. 37 

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 8981/2017, ha sostenuto l’illegittimità del recupero del costo di pubblicità l nel caso questo sia inferiore a 200.000 euro, poiché la deducibilità di tali oneri è prevista espressamente dalla norma con una presunzione assoluta.

 

Responsabilità solidale dell’appaltatore – Il Sole 24Ore 7.04.2017 p. 39 

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 8959/2017, ha chiarito che un’azienda privata risponde in solido con l l’appaltatore, in riferimento a retribuzioni e contributi previdenziali dovuti ai dipendenti, anche nel caso sia applicato il Codice degli appalti per l’aggiudicazione e la stipula dei servizi.

 

 

Fonte rassegna stampa: Sistema RATIO Centro Studi Castelli

 

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Deducibilità degli interessi passivi: nuovo ROL per il 2016

L’articolo 96, comma 1 del Tuir dispone che, per i soggetti Ires che svolgono attività industriale o commerciale, l’ammontare degli interessi passivi che eccede in ciascun periodo di imposta quello degli interessi attivi è deducibile nel limite del 30% del risultato operativo lordo della gestione caratteristica (ROL).

Il successivo comma 2, come modificato dal decreto Milleproroghe (D.L. 244/2016), definisce poi il ROL come: “differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) del codice civile (…) così come risultanti dal conto economico dell’esercizio”.

A seguito delle modifiche che il D.L. 244/2016 ha apportato al citato comma 2, risultano esclusi dalla determinazione del ROL:

  • gli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e materiali, di cui alla lettera B) n. 10 voci a) e b) dello schema di conto economico;
  • i canoni di locazione finanziaria di beni strumentali, nonché i componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti d’azienda o rami di azienda.

Le citate componenti negative di reddito devono essere rilevate nell’ammontare imputato al conto economico, senza quindi considerare le regole fiscali che ne disciplinano la deducibilità ai fini delle imposte sui redditi. A tal riguardo, la circolare Assonime 46/2009, ha correttamente precisato che: “il ROL è una grandezza civilistica con cui il legislatore ha inteso misurare la congruità degli oneri di indebitamento rispetto all’utile di bilancio, per cui, assumono rilevanza a questi fini le regole civilistico-contabili relative alla formazione di tale utile; regole, dunque, che potranno essere sindacate dall’Amministrazione finanziaria se non correttamente applicate”.

Il recente D.L. 244/2016 è inoltre intervenuto per coordinare la disciplina degli interessi passivi dei soggetti Ires con le novità introdotte:

  • dai nuovi OIC: in particolare, gli OIC 2016 prevedono ora la classificazione di gran parte degli importi accolti in passato nelle voci E20 ed E21 nel valore e nei costi della produzione;
  • dal D.Lgs. 139/2015 che ha eliminato l’area straordinaria del conto economico.

In particolare, il citato D.L. stabilisce che le modifiche alle disposizioni del Tuir esplicano efficacia a decorrere dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015 con riguardo ai componenti reddituali e patrimoniali rilevati in bilancio. Inoltre, è previsto un principio di neutralità fiscale per quelle operazioni già in essere negli esercizi precedenti che non hanno ancora esaurito i loro effetti al momento dell’entrata in vigore delle nuove regole contabili.

Circa il limite alla deducibilità degli interessi passivi, i componenti iscritti in passato nell’area straordinaria dovranno essere considerati ai fini della quantificazione del ROL a decorrere dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015. Al contrario, i “componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di aziendarestano esclusi dal calcolo del ROL.

Si ricorda infine che, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 7 ottobre 2015, è stato previsto che ai fini del calcolo del risultato operativo lordo si dovrà tenere conto, in ogni caso, dei dividendi incassati relativi a partecipazioni detenute in società non residenti che risultino controllate così come stabilito dall’articolo 2359 del codice civile. L’obiettivo è quello di riconoscere la deduzione degli interessi passivi anche in funzione dei flussi finanziari di ritorno correlati all’investimento partecipativo estero.

 

 

Fonte Euroconference sabato 8 aprile 2017

 

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Cedolare secca: confermata l’aliquota al 10% ai contratti

Con la circolare 8/E pubblicata ieri, l’Agenzia delle Entrate ha ufficializzato i chiarimenti resi in occasione di Telefisco 2017 sulle principali novità introdotte dall’ultima legge di stabilità e dal decreto fiscale.

Tra gli aspetti più significativi del documento di prassi meritano di essere segnalati due importanti chiarimenti in materia di cedolare secca ovvero:

  • l’aliquota ridotta del 10% risulta applicabile anche ai contratti transitori (cioè ai contratti di durata compresa tra un minimo di 1 mese e un massimo di 18 mesi);
  • la mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga del contratto di locazione per il quale si è optato per la cedolare secca non comporta la decadenza dall’opzione anche per le comunicazioni che andavano presentate prima del 3 dicembre 2016.

Con riferimento al primo punto, la circolare di ieri ha innanzitutto ricordato che ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del D.Lgs. 23/2011, la cedolare secca con aliquota ridotta è applicabile esclusivamente ai contratti di locazione riferiti a unità immobiliari ubicate:

  • nei comuni con carenze di disponibilità abitative (individuati dall’articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del D.L. 551/1988);
  • ovvero negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal CIPE.

Tali contratti, inoltre, devono essere stipulati a canone concordato sulla base di appositi accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e degli inquilini, di cui all’articolo 2, comma 3, della L. 431/1998.

Come correttamente osservato dal Fisco, la disposizione da ultimo citata ammette esplicitamente che le parti possano stabilire la durata del contratto anche in ossequio ad esigenze abitative di tipo transitorio diverse da quelle degli studenti universitari.

Di conseguenza, si deve ritenere applicabile l’aliquota ridotta anche ai contratti di locazione transitori:

  • stipulati a canone concordato;
  • relativi ad abitazioni ubicate nei comuni con carenze abitative o in quelli ad alta tensione abitativa.

Infine, con riferimento alla mancata comunicazione della proroga del contratto di locazione per il quale è stata esercitata l’opzione per la cedolare secca, il documento di prassi in commento ha ribadito:

  • il carattere procedurale della nuova disposizione introdotta con il comma 24, articolo 7-quater del D.L. 193/2016,
  • la conseguente applicabilità della stessa anche alle comunicazioni presentate prima del 3 dicembre 2016.

Quindi, si ipotizzi un contratto di locazione 4+4 stipulato nel 2012 e prorogato tacitamente al termine del primo quadriennio senza procedere alla relativa comunicazione tramite modello RLI all’Agenzia delle Entrate.

Sulla base dei chiarimenti resi dal Fisco, il regime della cedolare secca resta confermato per tale contratto a condizione che “il contribuente abbia mantenuto un comportamento concludente e, dunque, non abbia corrisposto l’imposta di registro in relazione alle annualità di proroga, abbia proceduto ai versamenti della cedolare, compilando in maniera coerente gli appositi quadri del Modello unico o del Modello 730, relativi alla cedolare secca”.

Analogamente, alle comunicazioni omesse alla data del 3 dicembre 2016 sarà applicabile la nuova sanzione prevista dal comma 24, articolo 7-quater, D.L. 193/2016 pari a:

  • 100 euro,
  • ridotti a 50 euro in caso di ritardo non superiore a 30 giorni.

 

Fonte: Euroconference Sabato 8 Aprile 2017

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