Archives for Novembre 2019

Modifiche in vista sulla deduzione Imu

La bozza del disegno di Legge di Bilancio2020 ridisegna ancora una volta le regole di deduzione dell’Imu relativa agli immobili strumentali dal reddito d’impresa e derivante dall’esercizio di arti e professioni.

Si ricorda che l’articolo 3 D.L. 34/2019 (cd. Decreto crescita) è di recente intervenuto sulla materia, prevedendo la deducibilità dell’Imu dal reddito d’impresa o di lavoro autonomo nelle seguenti misure:

  • 50% per il periodo d’imposta 2019;
  • 60%per i periodi d’imposta 2020 e 2021;
  • 70%per il periodo d’imposta 2022;

ai sensi del comma 2 della disposizione, e

  • 100%a partire dal 2023, quindi a regime;

in base al comma 1 della disposizione medesima.

L’obiettivo del Legislatore, dunque, era quello di giungere, sebbene nel giro di 5 anni, alla piena deducibilità dell’Imu, che per non poche imprese rappresenta un vero e proprio salasso da sopportare.

Il decreto, invece, confermava l’integrale indeducibilità del tributo comunale dalla base imponibile Irap.

Il Legislatore della prossima Legge di Bilancio, sulla base del testo provvisorio diffuso nei giorni scorsi, intende nuovamente riformulare il regime di deducibilità dell’Imu degli immobili strumentali, sostituendo l’intero articolo 3 del Decreto crescita con la previsione secondo cui “Per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, l’Imu relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni nella misura del 50 per cento”.

Se ciò dovesse essere confermato nella versione definitiva della Legge di Stabilità, nulla cambierebbe con riferimento al periodo d’imposta 2019, siccome la percentuale di deducibilità rimarrebbe fissata al 50%.

Contestualmente, nella sezione della bozza dedicata a quella che sarà la nuova Imu, per effetto della prospettata unificazione con la Tasi, viene stabilita la deducibilità del tributo comunale dal reddito d’impresa o di lavoro autonomo nelle seguenti misure:

  • 60% per i periodi d’imposta 2020 e 2021;
  • 100% dal periodo d’imposta 2022.

In pratica, quindi, l’intenzione è quella di anticipare di un anno l’integrale deduzione dell’Imu dal reddito d’impresa o professionale, ferma restando la piena indeducibilità del tributo comunale ai fini dell’Irap.

Certamente, quella in analisi rappresenta una modifica che sarebbe da accogliere con favore, agevolando le imprese e i professionisti che possiedono uno o più immobili strumentali.

A tal riguardo si ricorda che, nell’ambito del reddito d’impresa, ai sensi dell’articolo 43, comma 2, Tuir, vanno considerati come strumentali:

  • gli immobili che, per le loro caratteristiche, non sono suscettibili di diversa utilizzazionesalvo radicali trasformazioni, ancorché concessi in locazione o comodato oppure non utilizzati (immobili strumentali per natura). Sono considerati tali quelli classificati nelle categorie catastali A/10, B, C, D ed E;
  • gli immobili esclusivamente e direttamente utilizzati dall’impresaper lo svolgimento dell’attività, a prescindere dalla classificazione catastale (immobili strumentali per destinazione).

Per quanto riguarda gli esercenti arti e professioni, invece, sempre il comma 2 dell’articolo 43 Tuir considera strumentali gli immobili utilizzati direttamente dall’artista o dal professionista per l’esercizio esclusivo dell’attività, senza che assuma rilevanza il fatto che l’acquisto sia stato effettuato spendendo la partita Iva oppure in qualità di persona fisica, e a prescindere dalla categoria catastale di appartenenza (cd. immobili strumentali per destinazione).

Non rientrano tra gli immobili strumentali quelli utilizzati ad uso promiscuo dall’impresa oppure dall’artista o professionista, con la conseguenza che la relativa Imu non può essere portata in deduzione dal reddito dell’attività.

Evidentemente, soffrono dell’indeducibilità del tributo comunale anche gli immobili patrimonio detenuti dalle imprese, ossia i fabbricati abitativi non utilizzati per lo svolgimento dell’attività d’impresa, né costituenti beni merce.

Fonte Euroconference

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MISE. Microcredito. Finanziamento a tasso agevolato fino a € 25.000

L’intervento del Fondo mediante la concessione di una garanzia pubblica sulle operazioni di microcredito ha lo scopo di sostenere l’avvio e lo sviluppo della microimprenditorialità favorendone l’accesso alle fonti finanziarie.

Soggetti beneficiari I soggetti beneficiari che possono ottenere la garanzia sono esclusivamente le imprese già costituite o i professionisti già titolari di partita IVA, in entrambi i casi da non più di 5 anni. Professionisti e imprese non possono avere più di 5 dipendenti, ovvero 10 nel caso di Società di persone, SRL semplificate, cooperative. Ulteriori limitazioni riguardano l’attivo patrimoniale (massimo 300.000 €), i ricavi lordi (fino a 200.000 €) e livello di indebitamento (non superiore a 100.000 €).

Per essere ammissibili al Fondo i professionisti, inoltre, devono essere iscritti agli ordini professionali o aderire alle associazioni professionali iscritte nell’elenco tenuto dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi della legge 4/2013. Professionisti e imprese devono operare nei settori ammissibili in base alle Disposizioni operative del Fondo. Tipologia di spese ammissibili Sono ammissibili alla garanzia del Fondo i finanziamenti finalizzati all’acquisto di beni e servizi direttamente connessi all’attività svolta (compreso il pagamento dei canoni del leasing, il microleasing finanziario e il pagamento delle spese connesse alla sottoscrizione di polizze assicurative), al pagamento di retribuzioni di nuovi dipendenti o soci lavoratori e al sostenimento dei costi per corsi di formazione. Entità e forma dell’agevolazione I finanziamenti possono avere una durata massima di 7 anni, non possono essere assistiti da garanzie reali e non possono eccedere il limite di €25.000 per ciascun beneficiario. Tale limite può essere aumentato di €10.000 qualora il finanziamento preveda l’erogazione frazionata, subordinando i versamenti al pagamento puntuale di almeno le ultime sei rate pregresse e al raggiungimento di risultati intermedi stabiliti dal contratto. E’ possibile concedere allo stesso soggetto un nuovo finanziamento per un ammontare, che sommato al debito residuo di altre operazioni di microcredito, non superi il limite di 25.000 € o, nei casi previsti, di 35.000 €.

Scadenza L’intervento del Fondo sulle operazioni di microcredito è disponibile fino ad esaurimento fondi

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MISE. Voucher Innovation Manager

Il decreto finanzia un contributo a fondo perduto in forma di voucher, a beneficio delle micro, piccole e medie imprese per l’acquisto di consulenze specialistiche in materia di processi di trasformazione tecnologica e digitale, attraverso le tecnologie abilitanti previste dal Piano nazionale impresa 4.0, e di processi di ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi dell’impresa, compreso l’accesso ai mercati finanziari e dei capitali.

Soggetti beneficiari Possono beneficiare del contributo a fondo perduto di cui al presente decreto le imprese che, sia alla data di presentazione della domanda sia alla data di comunicazione dell’ammissione al contributo, sono in possesso dei seguenti requisiti: a) qualificarsi come micro, piccola o media impresa indipendentemente dalla forma giuridica, dal regime contabile adottato, nonché dalle modalità di determinazione del reddito ai fini fiscali; b) avere sede legale e/o unità locale attiva sul territorio nazionale e risultare iscritte al Registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente competente; c) non essere destinatarie di sanzioni interdittive e risultare in regola con il versamento dei contributi previdenziali; d) non essere sottoposte a procedura concorsuale e non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente ai sensi della normativa vigente; e) non aver ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti sui quali pende un ordine di recupero. Possono beneficiare del contributo anche le imprese aderenti a un contratto di rete a condizione che tale contratto configuri una collaborazione effettiva e stabile e preveda nel programma comune lo sviluppo di processi innovativi in materia di trasformazione tecnologica e digitale attraverso le tecnologie abilitanti previste dal Piano nazionale impresa 4.0 e/o lo sviluppo di processi innovativi in materia di organizzazione, pianificazione e gestione delle attività, compreso l’accesso ai mercati finanziari e dei capitali.

Si considerano ammissibili al contributo le spese sostenute a titolo di compenso per le prestazioni di consulenza specialistica rese da un manager dell’innovazione qualificato, indipendente e inserito temporaneamente, con un contratto di consulenza di durata non inferiore a nove mesi, nella struttura organizzativa dell’impresa o della rete, al fine di indirizzare e supportare i processi di innovazione, trasformazione tecnologica e digitale attraverso l’applicazione di una o più delle seguenti tecnologie abilitanti: a) big data e analisi dei dati; b) cloud, fog e quantum computing; c) cyber security; d) integrazione delle tecnologie della Next Production Revolution (NPR) nei processi aziendali, anche e con particolare riguardo alle produzioni di natura tradizionale; e) simulazione e sistemi cyberfisici; f) prototipazione rapida; g) sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (RV) e realtà aumentata (RA); h) robotica avanzata e collaborativa; i) interfaccia uomo-macchina; l) manifattura additiva e stampa tridimensionale; m) internet delle cose e delle macchine; n) integrazione e sviluppo digitale dei processi aziendali; o) programmi di digital marketing, quali processi trasformativi e abilitanti per l’innovazione di tutti i processi di valorizzazione di marchi e segni distintivi (c.d. “branding”) e sviluppo commerciale verso mercati; p) programmi di open innovation. Sono inoltre ammissibili al contributo le spese sostenute a titolo di compenso per le prestazioni di consulenza specialistica rese da un manager dell’innovazione qualificato, indipendente e inserito temporaneamente, con un contratto di consulenza di durata non inferiore a nove mesi, nella struttura organizzativa dell’impresa o della rete, al fine di indirizzarne e supportarne i processi di ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi, compreso l’accesso ai mercati finanziari e dei capitali, attraverso: a) l’applicazione di nuovi metodi organizzativi nelle pratiche commerciali, nelle strategie di gestione aziendale, nell’organizzazione del luogo di lavoro, a condizione che comportino un significativo processo di innovazione organizzativa dell’impresa; b) l’avvio di percorsi finalizzati alla quotazione su mercati regolamentati o non regolamentati, alla partecipazione al Programma Elite, all’apertura del capitale di rischio a investitori indipendenti specializzati nel private equity o nel venture capital, all’utilizzo dei nuovi strumenti di finanza alternativa e digitale quali, a titolo esemplificativo, l’equity crowdfunding, l’invoice financing, l’emissione di minibond. Il contenuto e le finalità delle prestazioni consulenziali rilevanti agli effetti dell’ammissione al contributo, nonché le modalità organizzative adottate per il loro concreto svolgimento nel corso del rapporto, devono risultare dal contratto di consulenza specialistica sottoscritto tra l’impresa o la rete di imprese e la società di consulenza o il manager dell’innovazione.

Entità e forma dell’agevolazione Nei confronti delle imprese che rientrano nella definizione di micro e piccole imprese, il contributo è riconosciuto in misura pari al 50 per cento delle spese ammissibili e nel limite massimo di 40.000 euro. Nei confronti delle imprese che alle stesse date rientrano nella definizione di medie imprese ai sensi della predetta Raccomandazione, il contributo è attribuito in misura pari al 30 per cento delle spese ammissibili e nel limite massimo di 25.000 euro. Nel caso in cui la domanda di ammissione al contributo sia presentata da una rete di imprese, il contributo è in ogni caso fissato in misura pari al 50 per cento delle spese ammissibili e nel limite massimo complessivo di 80.000 euro

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